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Regolamento della Collana di Dipartimento

Art. 1 — Ambito di applicazione

Il presente regolamento  disciplina le modalità e le procedure di ammissione di volumi alla pubblicazione nella Collana del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa nel rispetto della Convenzione-quadro stipulata dal Dipartimento di Giurisprudenza con l’Editore Giappichelli.

Art. 2 — Criteri di ammissione alla Collana

Possono chiedere di pubblicare volumi nella Collana del Dipartimento i seguenti soggetti e per le seguenti tipologie di opere:

  1. coloro che sono attualmente afferenti al Dipartimento, per la pubblicazione, in qualità di autori o di coautori, di curatori o di co-curatori, di opere monografiche, di manuali, di opere destinate alla didattica, di opere collettanee;
  2. coloro che sono stati membri del Dipartimento e che risultano attualmente collocati fuori ruolo, per la pubblicazione, in qualità di autori o di coautori, di curatori o di co-curatori, di opere monografiche, di manuali, di opere destinate alla didattica, di opere collettanee;
  3. coloro che hanno un rapporto di collaborazione in atto con il Dipartimento (quali dottori di ricerca, assegnisti di ricerca, professori a contratto, cultori di una o più materie giuridiche) per la pubblicazione, in qualità di autori o coautori, di opere monografiche, di manuali o di opere destinate alla didattica;
  4. i curatori o i co-curatori di atti relativi a seminari o a convegni promossi dal Dipartimento;
  5. i curatori o i co-curatori di atti relativi a seminari o a convegni nei quali docenti del Dipartimento abbiano offerto un contributo rilevante.

In casi eccezionali, debitamente motivati e apprezzati come tali dal Consiglio di Dipartimento, potranno essere ammessi alla pubblicazione nella Collana ulteriori soggetti richiedenti, previo svolgimento dell’iter di cui agli artt. 3 e ss.

Art. 3 — Domanda di ammissione alla Collana

La domanda di pubblicazione di un volume nella Collana deve pervenire per scritto alla segreteria del Dipartimento. Nella domanda l’interessato o gli interessati devono specificare il tipo di rapporto che li lega al Dipartimento, il titolo e la natura dell’opera di cui chiedono la pubblicazione e, nel caso previsto dall’art. 2, comma 2, la motivazione in base alla quale chiedono l’inserimento del volume nella Collana.

Art. 4 — Contributo alle spese di pubblicazione

Il contributo alle spese di pubblicazione, secondo quanto precisato dagli artt. 5 e 6 della Convenzione-quadro, deve essere interamente individuato nella domanda di pubblicazione.

Qualora il richiedente si avvalga di fondi propri di ricerca, la domanda dovrà essere accompagnata dall’autorizzazione del Dipartimento al loro utilizzo; qualora il richiedente si avvalga di finanziamenti esterni, la domanda dovrà specificare la fonte del finanziamento e i termini della sua fruibilità.

Qualora il richiedente non disponga delle risorse per finanziare la pubblicazione, la richiesta di utilizzare i fondi del Dipartimento, debitamente motivata, sarà soggetta a valutazione discrezionale del Consiglio di Dipartimento. Il Consiglio potrà autorizzare l’utilizzo di tali fondi solo in casi eccezionali, in presenza di una motivazione congrua e a fronte di opere monografiche che ottengano una valutazione eccellente, secondo quanto previsto dal successivo art. 6, o, nel caso di atti di seminari o convegni, previo parere favorevole del Comitato scientifico di cui all’art. 5, comma 6.

Art. 5 — Comitato scientifico della Collana

Il Consiglio di Dipartimento elegge, ogni tre anni, un Comitato scientifico della Collana, composto da un massimo di quattro membri per ciascuna macroarea di cui al comma 2, avente funzioni istruttorie e di raccordo con le attività da svolgersi da parte di revisori anonimi, secondo quanto previsto all’art. 6.

Le macroaree di riferimento sono costituite dai seguenti settori scientifico-disciplinari:

  1. diritto agrario e diritto privato;
  2. diritto amministrativo, diritto costituzionale e istituzioni di diritto pubblico;
  3. diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell’economia e economia politica;
  4. diritto comparato, diritto ecclesiastico, diritto internazionale e dell’Unione europea, diritto tributario;
  5. diritto penale, diritto processuale civile e diritto processuale penale;
  6. diritto romano, filosofia del diritto, storia del diritto.

Il Comitato scientifico cura i rapporti con un gruppo di revisori anonimi, per ciascuna macro-area, individuati di volta in volta sulla base di un’accertata disponibilità individuale e di una comprovata esperienza scientifica. I nominativi dei revisori prescelti per un referaggio vengono comunicati al Direttore del Dipartimento che ha la responsabilità scientifica della Collana.

Le richieste di pubblicazione ricevute dal Dipartimento devono essere trasmesse al Comitato scientifico, il quale, ove non ricorressero i presupposti previsti dall’art. 2 o la domanda fosse incompleta, dovrà immediatamente trasmetterle al Consiglio di Dipartimento il quale, verificata sulla base del parere del Comitato l’insussistenza dei presupposti formali, rigetterà le domande.

Nel caso di domande adeguatamente formulate, aventi per oggetto opere monografiche, il Comitato dispone un duplice referaggio cieco da svolgersi nel termine di un mese.

Nel caso di domande adeguatamente formulate, aventi per oggetto atti di seminari o convegni con le caratteristiche di cui all’art. 2, comma 1, punti 4) e 5), il Comitato le sottopone immediatamente all’approvazione del Consiglio di Dipartimento, previo eventuale apprezzamento della rilevanza del contributo offerto da docenti del Dipartimento, nei casi di cui al predetto punto 5). In presenza, tuttavia, di una specifica richiesta di finanziamento di atti di seminari o convegni a carico del Dipartimento, la delibera del Consiglio di Dipartimento è subordinata al parere favorevole del Comitato.

In presenza di una domanda adeguatamente formulata, pervenuta da uno o più soggetti non aventi le caratteristiche di cui all’art. 2, comma 1, il Comitato ne discute l’ammissibilità, sottoponendo le proprie valutazioni al Consiglio di Dipartimento che, nella prima seduta utile, delibera preliminarmente in ordine alla prosecuzione dell’iter contemplato dal presente regolamento.

Art. 6 — Attività di referaggio

Il giudizio dei referees si esprime attraverso un’adeguata motivazione e viene sintetizzato secondo i criteri di valutazione adottati a livello nazionale per i prodotti della ricerca: eccellente, buono, accettabile, limitato.

In caso di mancato rispetto del termine di cui all’art. 5, comma 5, da parte di uno o più revisori anonimi, il referaggio viene svolto in via riservata da uno o più membri del Comitato che appartengano al medesimo settore scientifico-disciplinare dell’autore o dei coautori, o comunque a settore affine.

Art. 7 — Relazione al Consiglio di Dipartimento e successivo voto

Il Comitato scientifico della Collana, acquisite o formulate le valutazioni relative a ciascun volume, le trasmette alla segreteria del Dipartimento, affinché la richiesta di pubblicazione dei volumi venga sottoposta all’approvazione del Consiglio di Dipartimento.

Il Consiglio delibera in ordine alle richieste di pubblicazione nonché in ordine alle eventuali richieste di finanziamento da parte del Dipartimento, tenendo conto delle indicazioni del Comitato nel frattempo acquisite, nella prima seduta successiva utile.

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